STATUTO
(modificato con Referendum del 5 giugno 2006 e del 24 ottobre 2006)
Art. 1 E' costituita l'Associazione ricreativa denominata "C.R.A.L. della Cassa di Risparmio di Ravenna"(di seguito denominata solamente CRAL).
Il presente Statuto, ispirato dall'art. 18 della Costituzione Italiana, dagli artt. 36-37-38 del Codice Civile, dall'art. 11 legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori), viene redatto tenendo conto della legge 460 del 4 dicembre 1997 e della legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
Possono aderire in qualità di Soci ordinari:
- tutti i dipendenti del gruppo "Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A." e di altre Società in cui la Cassa di Risparmio di Ravenna SpA abbia una partecipazione strategica;
- i titolari di pensioni indirette o di reversibilità (vedove/i di ex dipendenti);
- coloro che, già iscritti al Cral, siano confluiti, a seguito di ristrutturazione aziendale, in altra azienda in cui la Cassa non abbia partecipazioni, purché l'attività della nuova Società non sia in concorrenza con la Cassa.
- gli ex dipendenti che alla cessazione del rapporto di lavoro abbiano maturato il diritto alla pensione;
E' vietato istituire qualifiche di soci che prevedano la partecipazione temporanea all'associazione.
La qualifica di socio non è trasmissibile a terzi e non è rivalutabile.
Un socio viene considerato tale, solo se è stata interamente versata entro l'anno la sua quota associativa, così come disposto dal successivo art. 7.
Art. 2 Fanno parte del CRAL, in qualità di Soci Onorari, gli Amministratori e i Sindaci Revisori in carica della Cassa di Risparmio di Ravenna SpA e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Possono farne parte inoltre, sempre con la qualifica di Soci Onorari, dietro esplicita richiesta, gli Amministratori e i Sindaci delle Società nelle quali la Cassa di Risparmio di Ravenna abbia una partecipazione strategica, se la Società stessa riconosce al CRAL i contributi per i propri iscritti, nella stessa misura in cui li riconosce la Cassa di Risparmio di Ravenna SpA.
Art. 3 Il CRAL non ha fini di lucro.
Scopo del CRAL è quello di promuovere iniziative che valorizzino il tempo libero dei Soci, con fini ricreativi, sportivi, culturali e di aggregazione, e di gestire o creare servizi a vantaggio di essi. Il CRAL potrà svolgere ogni attività ritenuta utile al raggiungimento di detto scopo.
Per il raggiungimento degli scopi statutari il CRAL potrà richiedere l'iscrizione ad albi o elenchi che dovessero essere previsti dalla Legge per l'individuazione degli Enti non commerciali. Il CRAL potrà inoltre aderire ad iniziative promosse da altri Circoli aziendali o associazioni purchè con gli stessi scopi sociali.
Il CRAL potrà svolgere attività commerciali, purchè in linea con lo scopo sopra definito.
Il CRAL per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che devono essere assicurati.
Art. 4 Le attività svolte dal CRAL potranno essere rivolte anche a familiari ed invitati degli iscritti, purchè gli iscritti se ne rendano comunque responsabili. Le modalità di detta estensione, i termini economici ed eventuali limitazioni, verranno definiti in maniera specifica, di volta in volta, per ogni singola attività. Per la definizione di familiari si rinvia ai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 Il patrimonio del CRAL è così costituito:
- dai beni mobili;
- dalle quote versate dai Soci;
- dalle giacenze di cassa;
- dai contributi dell'Istituto, di Enti o privati;
- da eventuali donazioni;
- dai proventi delle manifestazioni e delle gestioni del CRAL;
- dai proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di naturale commerciale, purchè finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 3;
- dagli utili o avanzi di gestione di esercizi precedenti.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita del CRAL, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 6 La durata del CRAL è a tempo indeterminato.
Sarà possibile lo scioglimento del CRAL con delibera dell'Assemblea Straordinaria che nomina contestualmente uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento o liquidazione, il Fondo Patrimoniale che dovesse rimanere disponibile, soddisfatte tutte le obbligazioni, dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, così come deliberato nel dettaglio dall'Assemblea Straordinaria.
Art. 7 I soci sono tenuti al versamento di una quota annua associativa nella misura e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo omissis. E' data facoltà al Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, di riscuotere la quota associativa in maniera frazionata. La quota va comunque versata entro la fine dell'anno solare di riferimento.
La quota associativa di ogni iscritto è composta di due parti:
- una parte viene versata dal Socio
- una parte viene versata dall'Istituto di appartenenza.
Per quest'ultima parte viene preso, come parametro di riferimento, quanto versato dalla Cassa di Risparmio di Ravenna SpA per ognuno dei propri iscritti.
Chiunque, in base all'art. 1, ha i requisiti per aderire al CRAL Cassa di Risparmio di Ravenna, può divenire socio, anche se il suo Istituto non provvede al versamento della parte spettante, se egli stesso versa l'intera quota, fatte salve diverse disposizioni del Consiglio Direttivo.
Se alla fine dell'anno il Socio risulta inadempiente per il versamento della quota, sarà considerato, per l'anno di riferimento, non iscritto, e quindi tenuto alla restituzione dei vantaggi economici goduti da lui e dai suoi familiari.
Art. 8 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci inadempienti che possono prevedere l'espulsione nei casi più gravi:
- per inadempienza al versamento della quota sociale, come previsto dall'art. 7,
- per inosservanza dello Statuto o di altri regolamenti interni,
- per aver arrecato danno morale o materiale al CRAL,
- per non aver tenuto un contegno decoroso all'interno delle strutture in gestione, in uso o in affitto dell'associazione.
La decisione dell'espulsione viene presa a maggioranza qualificata di 2/3 dal Consiglio Direttivo.
Un socio espulso può essere riammesso su decisione presa a maggioranza qualificata di 2/3 + 1 dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 Le quote versate dai Soci e tutti gli altri contributi saranno depositati su uno o più conti correnti facenti capo al "CRAL Cassa di Risparmio di Ravenna", sul quale potranno operare con firma congiunta, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, o altri membri del Direttivo, purchè sia stata presa una delibera che li autorizzi.
Art. 10 In seguito a delibere del Consiglio Direttivo, potranno essere accesi conti correnti riferibili a specifiche attività gestite dal CRAL, o anche depositi titoli al fine di investire una temporanea eccedenza di liquidità.
Le persone delegate alla gestione dei conti correnti per utilizzo specifico potranno differire da quelle stabilite per i conti ordinari del CRAL, purchè a firme congiunte.
Art. 11 La sede legale del CRAL della Cassa di Risparmio di Ravenna SpA è stabilita a Ravenna in Piazza Garibaldi, 6, presso l'attuale Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Ravenna.
Sarà possibile istituire sedi secondarie, filiali o unità locali in Italia o all'estero.
Il CRAL potrà utilizzare loghi o altre definizioni per pubblicizzare le proprie attività e la propria immagine.
Art. 12 Sono organi del CRAL:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 13 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci omissis del CRAL della Cassa di Risparmio di Ravenna, in regola con il pagamento delle quote per l'anno in corso omissis. Si riunisce in via ordinaria e straordinaria.
E' convocata in via ordinaria una volta all'anno, entro il mese di aprile e delibera su:
- Rendiconto dell'esercizio precedente chiuso al 31/12;
- Bilancio Preventivo;
- Proposte avanzate almeno 30 giorni prima della convocazione, presentate da almeno il 10% dei Soci ordinari.
E' convocata in via straordinaria per le modifiche allo Statuto, in alternativa al Referendum, per lo scioglimento del CRAL, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, oppure dietro richiesta motivata e sottoscritta da almeno un sesto dei soci ordinari; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire l'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Ogni socio potrà farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata.
Ogni delegato potrà essere in possesso di non più di tre deleghe.
Art. 14 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi sia rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, si ritiene legalmente costituita, se si tratta di Assemblea Ordinaria, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, se si tratta di Assemblea Straordinaria, se intervengono o vi siano rappresentati almeno un terzo più uno dei Soci.
Art. 15 Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea e le votazioni si fanno per alzata di mano.
Il Consiglio Direttivo provvede a tenere i verbali delle Assemblee.
Art. 16 La Presidenza dell'Assemblea viene assunta di volta in volta da un socio nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza di voti.
Art. 17 Il Presidente dell'Assemblea prima di iniziare i lavori nomina un Segretario che redigerà il verbale dell'Assemblea.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18 Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo del CRAL ed è composto da un numero minimo di cinque ed un numero massimo di nove componenti, fra i quali verranno eletti, nella prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Le cariche sono temporaneamente cumulabili in capo ad un componente del Consiglio Direttivo.
L'intero Consiglio Direttivo si considererà dimissionario ed in carica per l'ordinaria amministrazione, qualora il numero dei componenti, per dimissioni od altre ragioni, dovesse divenire inferiore a cinque.
In seguito a riduzione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio stesso cooptare i primi dei non eletti in sostituzione dei componenti non più facenti parte il Consiglio Direttivo.
Le cariche stabilite per il Consiglio Direttivo devono sempre essere rivestite e, in assenza di nomina, subentra nella carica vacante il Consigliere che riveste la carica successiva. (Es. dimissioni Presidente: il Vice Presidente diventa Presidente, il Segretario diventa Vice Presidente, ecc.).
In assenza della carica di Segretario e di Tesoriere, tali cariche dovranno essere rivestite dal Presidente e dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i componenti il Consiglio uscente sono rieleggibili.
Art. 19 I componenti il Consiglio Direttivo sono nominati con voto segreto dai Soci ordinari. L'esercizio del voto sarà effettuato mediante apposita scheda indirizzata al Presidente del Comitato Elettorale che di volta in volta darà le disposizioni necessarie.
Art. 20 Faranno parte del Consiglio Direttivo i primi nove Soci che risulteranno eletti secondo le modalità previste nell'art. 18.
Art. 21 Potranno essere chiamati a far parte del Direttivo tutti i Soci ordinari, purchè non ricoprano cariche sindacali.
Art. 22 La comunicazione della nomina a componente del Consiglio Direttivo sarà effettuata per iscritto dal Presidente del Comitato Elettorale ai Soci eletti. Il socio eletto ha la facoltà di non accettare la nomina, in questo caso dovrà darne comunicazione al Presidente del Comitato Elettorale che provvederà ad interpellare il nominativo immediatamente successivo nella graduatoria dei voti conseguiti.
Art. 23 La carica di Componente il Consiglio Direttivo è a titolo onorifico e non comporta alcun compenso.
Art. 24 La carica di Componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente il Comitato Elettorale.
Art. 25 Il Consiglio Direttivo si riunisce omissis su proposta del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri ed in conformità allo Statuto fissa lo svolgimento delle attività del CRAL, nell'ambito del Bilancio Preventivo. Il Segretario dovrà far pervenire la convocazione, indicante data, ora, luogo della Riunione e ordine del giorno, ai membri del Direttivo, almeno 2 giorni prima della Riunione. Il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni del Direttivo vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 26 I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio.
Risulta decaduto dall'incarico:
- Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non prenda parte alle riunioni;
- Il Consigliere che è assente a più di un terzo delle riunioni di un anno solare, senza giustificato motivo;
- Il Consigliere che abbia tenuto un comportamento inadeguato alle finalità del CRAL stesso, o che vi abbia recato, con dolo, un danno economico.
Art. 27 E' data facoltà al Direttivo di avvalersi della collaborazione di Soci o estranei al CRAL per l'organizzazione di particolari attività o per taluni adempimenti a cui è tenuto il tipo di attività svolta, nel caso in cui non vi siano componenti il Consiglio Direttivo disponibili.
Art. 28 E' compito del Consiglio Direttivo:
- predisporre un Bilancio Preventivo da proporre all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
- tenere una regolare contabilità con separata indicazione delle attività commerciali;
- redigere un rendiconto economico e finanziario (Bilancio Consuntivo) secondo le disposizioni statutarie, da proporre all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.
Art. 29 La qualifica di Componente del Consiglio Direttivo si perde:
- per dimissioni;
- per perdita della qualifica di Socio;
- per decadenza prevista dall'art. 26;
- per decesso.
IL PRESIDENTE
Art. 30 Il Presidente:
- rappresenta il CRAL nei rapporti esterni, o direttamente o per delega al Vice Presidente,
- richiede la convocazione del Consiglio Direttivo,
- presiede il Consiglio Direttivo,
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo,
- cura, insieme a Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, tutti gli aspetti organizzativi delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo,
- stipula gli atti inerenti all'attività del Circolo
- dispone, con firma congiunta, come stabilito dagli artt. 8 e 9, delle disponibilità finanziarie facenti capo al CRAL,
- gestisce le disponibilità di cassa sufficienti a far fronte in breve tempo a piccoli pagamenti, dandone però documentazione al Tesoriere,
- può deliberare, insieme a Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, a maggioranza di 3 membri su 4, in caso di decisioni urgenti per le quali non si riesca a convocare il Consiglio Direttivo, purchè di impatto contenuto sul Bilancio del CRAL.
Il Presidente, in caso di impedimento, o prolungata assenza, verrà sostituito nei suoi compiti dal Vice Presidente.
Il Presidente uscente è tenuto, a dare le consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 15 giorni dall'elezione di quest'ultimo.
Le consegne dovranno essere verbalizzate.
IL VICE PRESIDENTE
Art. 31 Il Vice Presidente:
- svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di suo impedimento o di prolungata assenza,
- rappresenta il CRAL nei rapporti esterni qualora ne riceva delega dal Presidente,
- cura, insieme a Presidente, Segretario e Tesoriere, tutti gli aspetti organizzativi delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo,
- dispone, con firma congiunta, come stabilito dagli artt. 8 e 9, delle disponibilità finanziarie facenti capo al CRAL.
- può deliberare, insieme a Presidente, Segretario e Tesoriere, a maggioranza di 3 membri su 4, in caso di decisioni urgenti per le quali non si riesca a convocare il Consiglio Direttivo, purchè di impatto contenuto sul Bilancio del CRAL.
IL SEGRETARIO
Art. 32 Il Segretario:
- convoca il Consiglio Direttivo
- ha il compito di organizzare la gestione quotidiana delle pratiche relative alle attività e al buon funzionamento del CRAL,
- cura la corretta stesura degli atti,
- verbalizza le Delibere prese dal Consiglio Direttivo,
- assicura la corretta applicazione e realizzazione di quanto deliberato,
- assicura la corretta applicazione delle regole statutarie,
- cura, insieme a Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, tutti gli aspetti organizzativi delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo,
- può deliberare, insieme a Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, a maggioranza di 3 membri su 4, in caso di decisioni urgenti per le quali non si riesca a convocare il Consiglio Direttivo, purchè di impatto contenuto sul Bilancio del CRAL.
IL TESORIERE
Art. 33 Il Tesoriere:
- tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili (in alternativa per questi ultimi fornisce la documentazione necessaria al Commercialista per la corretta tenuta dei registri stessi),
- rende disponibile alla consultazione la contabilità per tutti i membri del Consiglio Direttivo che vogliano fare delle verifiche,
- verifica la gestione delle disponibilità di cassa detenute dal Presidente,
- dispone, con firma congiunta, come stabilito dagli artt. 8 e 9, delle disponibilità finanziarie facenti capo al CRAL,
- propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del CRAL,
- esprime il suo parere sull'impatto economico sul Bilancio del Cral delle iniziative che stanno per essere deliberate dal Consiglio Direttivo,
- cura la stesura dei Bilanci consuntivo e preventivo del CRAL,
- cura, insieme a Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, tutti gli aspetti organizzativi delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo,
- può deliberare, insieme a Presidente, Vice Presidente e Segretario, a maggioranza di 3 membri su 4, in caso di decisioni urgenti per le quali non si riesca a convocare il Consiglio Direttivo, purchè di impatto contenuto sul Bilancio del CRAL.
COMITATO ELETTORALE
Art. 34 Il Comitato Elettorale è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo uscente omissis entro la scadenza del mandato triennale o in caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo in occasione del venire meno del numero minimo fissato dallo Statuto.
Art. 35 Il Comitato Elettorale ha il compito di organizzare le elezioni del Consiglio Direttivo secondo le seguenti modalità:
- rivolgere a tutti i soci l'invito a candidarsi per il Consiglio Direttivo,
- compilare l'elenco dei candidati e portarlo a conoscenza di tutti i Soci,
- predisporre le schede di votazione, vidimarle e spedirle ai Soci, i quali posso espletare le formalità di voto, in modo che la scheda resti anonima,
- ricevere le schede, effettuare lo spoglio, compilare la graduatoria delle preferenze e verificare la disponibilità dei primi nove eletti ad accettare la nomina,
- convocare la prima riunione del Consiglio Direttivo neo eletto entro 30 giorni dalla proclamazione dello stesso; omissis
Art. 36 Sulle schede di votazione potranno essere espresso un massimo di quattro preferenze per il Consiglio Direttivo.
Art. 37 Sarà cura del Comitato Elettorale fare in modo che il Consiglio Direttivo nuovo eletto possa insediarsi non oltre trenta giorni dalla scadenza del mandato precedente.
Art. 38 Il Comitato Elettorale eleggerà al proprio interno un Presidente ed un Segretario che provvederà a tenere un verbale delle riunioni del Comitato stesso.
Art. 39 La carica di componente il Comitato Elettorale si intende a titolo onorifico e non comporta alcun compenso.
Non potranno far parte del Comitato Elettorale i componenti del Consiglio Direttivo uscenti e neppure i candidati al rinnovo delle cariche sociali.
Un eventuale componente che decida di candidarsi verrà sostituito a cura del Presidente del Consiglio Direttivo uscente o, in sua assenza, dal Vice Presidente entro 10 giorni dalla candidatura.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 Ogni Socio può richiedere chiarimenti e precisazioni sull'andamento della gestione del CRAL e formulare proposte.
Art. 41 In casi particolari il Consiglio Direttivo potrà apportare modifiche allo Statuto che vengono approvate dai Soci attraverso un referendum tra gli stessi.
Il tal caso è stabilito che la modifica verrà approvata con il voto favorevole dei soci interpellati, qualora risponda almeno il 10% degli stessi.
Art. 42 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in materia, ed ai Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Art. 43 Il presente Statuto, approvato con Referendum in ossequio alle disposizioni del precedente art. 40 e dichiarato valido in data 20/11/2006, abroga a tutti gli effetti i precedenti Statuti.
Ravenna, 20/11/2006